INFORMAZIONI SULL’ ITER DI ADOZIONE INTERNAZIONALE IN COLOMBIA
Si informano i coniugi che le notizie riportate nel presente documento sono suscettibili di variazioni: invero il Paese straniero può apportare all’intera materia modifiche legislative alle quali l’Ente Autorizzato e la coppia devono adeguarsi
Autorità competente:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F)
Avenida Carrera 68 n° 64C – 75 Bogotà - www.icbf.gov.co
Ambasciata d'Italia
BOGOTA - CL 93B n. 9 – 92 - www.ambbogota.esteri.it
Rappresentanza diplomatica in Italia:
Ambasciata di Colombia in Italia
via Pisanelli, 4 00196 Roma - www.emcolombia.it
LA PROCEDURA
Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 13/07/1998; il 1/11/1998 è entrata in vigore.
Normativa di riferimento
• Costituzione colombiana;
• Codice dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Legge n. 1098 del 2006;
• Decreto n. 4840 del 2007 con cui si disciplinano vari articoli della Legge 1098/2006;
• Risoluzione del 6 settembre 2010, n.3748 recante Lineamenti tecnici per le adozioni in Colombia.
Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti
• Essere sposati da più di due anni;
• età compresa tra i 25 e i 60 anni;
• differenza di età col minore di almeno 20 anni.
Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti
• Possono adottare tutte le persone maggiori di 25 anni di età che abbiano almeno 15 anni più dell’adottato e che abbiano comprovate attitudini fisiche, mentali, morali e sociali per accogliere il minore;
• la presenza di figli legittimi, naturali o adottivi da parte degli adottanti, non è di ostacolo all’adozione di minori colombiani;
• costituisce titolo preferenziale la disponibilità ad accogliere bambini in età scolare, bambini di colore, nuclei di fratelli o minori con problemi sanitari;
• la normativa locale prevede che: le coppie di età compresa tra i 25 e i 38 anni possono adottare bambini di età compresa tra 0 e 2 anni; le coppie di età compresa tra i 39 e i 41 possono adottare bambini tra i 3 e i 4 anni;
le coppie di età compresa tra i 42 e i 44 possono adottare bambini tra i 5 e i 6 anni;oltre i 45 anni le coppie potranno adottare minori di età superiore ai 7 anni.
Requisiti relativi all'adottando
• I minori possono essere adottati solo se dichiarati in stato di abbandono oppure se i genitori naturali o il tutore legale hanno prestato validamente il proprio consenso all’adozione;
• il consenso all’adozione non può essere prestato a favore di una famiglia che abbia avuto precedenti contatti con il minore o nei confronti di un bambino non ancora nato.
La procedura
Invio della documentazione all’Autorità Centrale (ICBF) che studia il dossier della coppia e se approvato, viene inserito in lista d’attesa per bambini con le caratteristiche indicate ( es: n. di minori). Nel caso di minori con bisogni speciali l’ICBF assegna agli enti autorizzati dei casi affinchè possano essere valutati ed eventualmente proposti ad una famiglia disponibile ad adottarli. I tempi di attesa per l’abbinamento variano in funzione della disponibilità della coppia. I tempi tra l’abbinamento e la partenza possono variare da uno a tre mesi. I tempi medi di permanenza sono di circa 40/45 giorni.
Forma della decisione: giudiziaria
Effetti della decisione:
• Interruzione dei legami precedenti l'adozione;
• Creazione di un legame di filiazione tra il minore e la famiglia adottiva.