Prima fase - in Italia, la norma prevede sei mesi e quindici giorni
- gli aspiranti genitori adottivi presentano la "dichiarazione di disponibilità"*1 presso il Tribunale per i minorenni competente per la loro residenza;
- il Tribunale, esaminata la documentazione, entro quindici giorni richiede i servzi socio-assistenziali di predisporre, anche avvelendosi della collaborazione degli operatori delle aziende sanitarie ospedaliere, una relazione che possa permettere di valutare le risorse e le potenzialità della coppia a mantenere, educare, istruire un figlio;
- i servizi, entro quattro mesi, convocata la coppia, acquisiscono tutti gli elementi conoscitivi necessari e trasmettono la relazione al Tribunale per i minorenni. Potrebbe però accadere che per carenza di personale o per sovraccarico di lavoro non siano in grado di rispettare i tempi previsti; e cosi i tempi si allungano.
*1 Si denomina ora "dichiarazione di disponibilità" e non più domanda di adozione, come una volta; e questo cambiamento di termini sottolinea un messaggio di grande rilevanza etica: due persone non "chiedono" più un bambino, ma si dichiarano disposti ad "accogliere" un bambino, perchè adottare non è il diritto di un adulto, ma la messa a disposizione da parte di adulti delle proprie risorse perché il diritto alla famiglia di un bambino abbandonato possa essere soddisfatto.
Requisiti per l'adozione
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi che per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (cokme modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l'adozione e l'affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.
"L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."
Riguardo all'età, secondo la legge:
- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Quindi per adottare bisogna:
- essere in due;
- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.
Seconda fase - all'estero, durata non predeterminabile
- la coppia inizia la pratica con l'ente autorizzato prescelto, e segue un percorso di informazione sul paese straniero, sulla sua realtà socio-culturale e i diversi stili di vita, affinché possa prepararsi ad accogliere come figlio un bambino proveniente da quella cultura. Questa fase si articola in più incontri, che saranno sia singoli, sia con più coppie; in essa vengono anche fornite informazioni sui tempi di attesa, sui tempi di permanenza nel paese e sui costi. L'ente deve sin dal primo contatto rappresentare alle coppie la propria metodologia;
- l'ente incaricato comunica alla coppia l'iter procedurale che svolgerà presso il paese straniero e le richiede tutti gli atti necessari per documentare validamente l'istanza avanzata alla Autorità straniera; la informa, man mano che il tempo trascorre, dei passi procedurali compiuti fino alla comunicazione della proposta di "incontro" con il bambino da adottare;
- la coppia accetta la proposta di incontro e si reca nel paese straniero per conoscere il bambino. Il tempo di permanenza nel paese straniero, a meno che la legge interna non disponga diversamente (prevedendo un periodo più lungo), non può essere minore di 10 gionri per un bambino che non superi i 5 anni e di 20 giorni per un bambino più grande, come la Commissione per le Adozioni Internazionali prescrive nelle Linee Guida 2002;
- l'ente e la competente Autorià straniera accertano la positività dell'incontro;
- l'ente porta a termine la procedura presso la competente Autorità straniera, la quale può essere giudiziaria o amministrativa;
- tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento di adozione dell'Autorità straniera, viene trasmessa, a cura dell'ente, al Tribunale per i minorenni e alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
- la Commissione, verificata la sussistenza di tutti gli atti necessari a procare la situazione di abbandono, la libertà e consapevolezza degli eventuali consensi prestati dai genitori o dal tutore, nonché la sussidiarietà, autorizza l'ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia;
Terza fase - in Italia
- Il Tribunale per i minorenni, dopo aver compiuto un'ulteriore verifica sulla regolarità del procedimento, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera nei registri dello Stato Civile. Con la trascrizione il bambino acquista la cittadinanza italiana con effetto retroattivo alla data di emissione della sentenza; il minore conserva, comunque, la sua cittadinanza.