Una famiglia per chi non ce l'ha

Ogni bambino ha diritto a crescere con chi lo ha generato in un'ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità.

La coppia desiderosa di adottare non è più l’attore principale, ma una risorsa da utilizzare in caso di bisogno. Il soggetto principale, il protagonista della procedura deve essere il bambino.

Come per l’adozione nazionale, l’adozione internazionale è consentita ai due coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto. 

Con la sentenza n°33 del 21 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha aperto alle adozioni internazionali da parte dei singoli, dichiarando illegittimo l’art. 29 bis della Legge 184/1983 nella parte in cui escludeva le persone singole dall’adozione di minori stranieri residenti all’estero

Il percorso da fare

Prima fase - in Italia, la norma prevede sei mesi e quindici giorni

  • gli aspiranti genitori adottivi presentano la “dichiarazione di disponibilità”*1 presso il Tribunale per i Minorenni competente.
  • il Tribunale, esaminata la documentazione, entro quindici giorni richiede ai servizi socio-assistenziali di predisporre, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori delle aziende sanitarie ospedaliere, una relazione che possa permettere di valutare le risorse e le potenzialità della coppia a mantenere, educare, istruire un figlio;
  • i servizi, entro quattro mesi, convocata la coppia, acquisiscono tutti gli elementi conoscitivi necessari e trasmettono la relazione al Tribunale per i minorenni. I tribunali per i minorenni provvedono entro 6 mesi ad emettere decreto d’idoneità all’adozione o a rigettare l’istanza. Tale termine è ordinatorio e non perentorio, ciò comporta un possibile allungamento del termine indicato.

 *1 Si denomina ora “dichiarazione di disponibilità” e non più domanda di adozione, come una volta; e questo cambiamento di termini sottolinea un messaggio di grande rilevanza etica: due persone non “chiedono” più un bambino, ma si dichiarano disposti ad “accogliere” un bambino, perchè adottare non è il diritto di un adulto, ma la messa a disposizione da parte di adulti delle proprie risorse perché il diritto alla famiglia di un bambino abbandonato possa essere soddisfatto.

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (cokme modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.

“L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.”

Riguardo all’età, secondo la legge:

– la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;

– la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

 Quindi per adottare bisogna:

  • essere in due;
  • essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
  • provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
  • non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

 

Seconda fase - all'estero, durata non predeterminabile

  • la coppia inizia la pratica con l’ente autorizzato prescelto, e segue un percorso di informazione sul paese straniero, sulla sua realtà socio-culturale e i diversi stili di vita, affinché possa prepararsi ad accogliere come figlio un bambino proveniente da quella cultura. Questa fase si articola in più incontri, che saranno sia singoli, sia con più coppie; in essa vengono anche fornite informazioni sui tempi di attesa, sui tempi di permanenza nel paese e sui costi. L’ente deve sin dal primo contatto rappresentare alle coppie la propria metodologia;
  • l’ente incaricato comunica alla coppia l’iter procedurale che svolgerà presso il paese straniero e le richiede tutti gli atti necessari per documentare validamente l’istanza avanzata alla Autorità straniera; la informa, man mano che il tempo trascorre, dei passi procedurali compiuti fino alla comunicazione della proposta di “incontro” con il bambino da adottare;
  • la coppia accetta la proposta di incontro e si reca nel paese straniero per conoscere il bambino. Il tempo di permanenza nel paese straniero, a meno che la legge interna non disponga diversamente (prevedendo un periodo più lungo), non può essere minore di 10 gionri per un bambino che non superi i 5 anni e di 20 giorni per un bambino più grande, come la Commissione per le Adozioni Internazionali prescrive nelle Linee Guida 2002;
  • l’ente e la competente Autorià straniera accertano la positività dell’incontro;
  • l’ente porta a termine la procedura presso la competente Autorità straniera, la quale può essere giudiziaria o amministrativa;
  • tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento di adozione dell’Autorità straniera, viene trasmessa, a cura dell’ente, al Tribunale per i minorenni e alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
  • la Commissione, verificata la sussistenza di tutti gli atti necessari a procare la situazione di abbandono, la libertà e consapevolezza degli eventuali consensi prestati dai genitori o dal tutore, nonché la sussidiarietà, autorizza l’ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia;

 

Durata delle procedure di adozione internazionale

Fornire indicazioni precise sulla durata di una procedura di adozione internazionale risulta complesso poiché i tempi possono variare significativamente da caso a caso. Il percorso che intercorre tra il conferimento dell’incarico all’Ente autorizzato da parte della coppia e il rilascio del permesso preventivo di ingresso del minore in Italia (art. 32), da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), è infatti influenzato da molteplici fattori.

Tra gli elementi che incidono maggiormente sui tempi si possono considerare, a titolo esemplificativo, la celerità con cui la coppia riesce a produrre la documentazione necessaria per l’avvio della procedura nel Paese prescelto, eventuali cambiamenti dell’area geografica dovuti a situazioni contingenti (come la sospensione o il blocco delle adozioni in un determinato Paese), nonché la disponibilità espressa dalla coppia rispetto alle caratteristiche del minore da accogliere. In particolare, aspetti come l’età del bambino, l’eventuale disponibilità all’accoglienza di fratelli o di minori con bisogni specifici possono incidere in modo rilevante sui tempi di attesa.

Al fine di offrire un’indicazione orientativa, l’Ente ha analizzato i dati relativi alle procedure concluse dallo stesso negli ultimi anni, calcolando i tempi medi intercorrenti tra il conferimento dell’incarico e il rilascio del permesso preventivo di ingresso da parte della CAI, prendendo in considerazione la variante della disponibilità all’accoglienza in termini di età che è quella che più influisce sui tempi dell’attesa:

Età fino ai 7 anni                    tempi di attesa 3 / 4  anni

Età fino ai 9 anni                    tempi di attesa 2 / 3 anni

Età dai 9 anni in su                 tempi di attesa 1 anno

Tali tempistiche devono essere intese come puramente indicative e non vincolanti, ma possono rappresentare un utile riferimento per le coppie che si avvicinano al percorso adottivo internazionale.

 

 

Terza fase - in Italia

  • Il Tribunale per i minorenni, dopo aver compiuto un’ulteriore verifica sulla regolarità del procedimento, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera nei registri dello Stato Civile. Con la trascrizione il bambino acquista la cittadinanza italiana con effetto retroattivo alla data di emissione della sentenza; il minore conserva, comunque, la sua cittadinanza.

Info e costi

Poiché la Brutia Onlus è un ente senza fini di lucro, non è in grado di accantonare le riserve finanziarie per anticipare le spese e gli oneri che ogni procedura comporta.

Di conseguenza, in caso di mancato versamento all’associazione degli importi concordati, la pratica non potrà proseguire nel suo iter, con conseguente dismissionedel mandato conferito.

€ 2.100,00

Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS

Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN:

IT 14 E0306916200100000004163

Causale: anticipo spese generali Ente.

Il presente versamento va effettuato al Conferimento dell’Incarico. Quest’ultimo verrà formalizzato al ricevimento di copia del bonifico.

(il corso verrà tenuto entro 60 gg dal conferimento, salvo mancanza del numero minimo necessario di coppie)

€ 700,00

Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS

Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN:

IT 14 E0306916200100000004163

Causale: quota corso

Il presente versamento va effettuato almeno 7 giorni prima dell’incontro previsto e non verrà restituito nel caso di interruzione della procedura per qualsiasi motivo.

Entro 10 gg dal corso di orientamento all’Adozione Internazionale, la coppia deve comunicare il paese scelto e fissare l’incontro desk di area gratuito.

La quota comprende oltre la partecipazione al corso di orientamento, l’assistenza, l’accompagnamento e il sostegno psicologico fino alla partenza per il paese straniero e anche successivamente al rientro in Italia con il/i minore/i adottato/i.

€ 2.400,00

Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS

Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN:

IT 14 E0306916200100000004163

Causale: saldo spese generali Ente

3a. Anticipo costo estero:

Per il relativo importo vedere ogni singolo paese.

Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS

Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN: IT53 R030 6909 6061 0000 0002 745

Causale: anticipo costo estero.

ATTENZIONE: i due pagamenti non sono cumulabili, poiché recanti differenti coordinate bancarie. Copia di entrambi i bonifici devono essere consegnate contestualmente alla “consegna documenti per il paese straniero”.

  • Ucraina: € 1.000,00 per 1 relazione all’anno nei primi 3 anni. Dopo 3 anni dall’ultima relazione: 1 relazione ogni 3 anni fino al 18° anno d’età del minore.

L’importo è da versarsi in unica soluzione prima della partenza nel paese straniero.

  • Bielorussia: € 1.000,00 n°5 relazioni. L’importo è da versarsi in 2 tranche (€500,00 prima della partenza nel paese straniero, ed € 500,00 ad un anno dall’ingresso del minore).

  • Bulgaria: € 800,00 n° 4 relazioni. L’importo è da versarsi in unica soluzione prima della partenza nel paese straniero.

  • Romania: € 1.600,00 n° 8 relazioni. L’importo è da versarsi in unica soluzione prima della partenza nel paese straniero.

  • Polonia: € 1.400,00 per 1 relazione all’anno nei primi 3 anni. Dopo 3 anni dall’ultima relazione: 1 relazione ogni 3 anni fino al 18° anno d’età del minore.

Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS

Banca Intesa San Paolo – Ag. Caloprese/ Codice IBAN:

IT 14 E0306916200100000004163 

Causale: post adozione completo.

4a. ATTENZIONE: si precisa che qualora l’Autorità straniera riterrà di modificare il numero delle

relazioni, la coppia sarà tenuta al rispetto delle nuove indicazioni ed al conseguente aumento del

corso.

Caratteristiche dei minori adottabili

Le caratteristiche in generale dei bambini in stato di adozione con tutte le conseguenze derivanti dal loro status non mutano granchè a seconda dei Paesi di provenienza degli stessi. II minori bulgari in stato di adottabilità, compresi i minori appartenenti all’etnia rom che è dato incontrare di frequente, presentano caratteristiche che richiedono una particolare attenzione, soprattutto in relazione alle loro condizioni psicofisiche e all’età spesso più avanzata in cui vengono inseriti in percorsi di adozione internazionale.

Molti di questi bambini provengono da contesti segnati da forte marginalità sociale ed economica. Le famiglie di origine, spesso appartenenti a comunità rom, vivono in condizioni di povertà estrema, con limitato accesso a servizi sanitari, educativi e di supporto sociale. In questo quadro, non sono rari i casi di trascuratezza, abbandono precoce o impossibilità, da parte dei genitori, di garantire cure adeguate. A tali condizioni si aggiungono frequentemente problematiche legate a dipendenze, malattie o fragilità psicologiche degli adulti di riferimento, nonché situazioni di maltrattamento o rinuncia alla potestà genitoriale.

Le esperienze di vita precoci incidono profondamente sullo sviluppo dei minori. I bambini giunti all’adozione presentano spesso ritardi nello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, oltre a difficoltà nella regolazione del comportamento e nella costruzione di legami di fiducia. Possono emergere disturbi come il deficit di attenzione e iperattività (ADHD), così come fragilità legate all’attaccamento, conseguenti a carenze affettive prolungate o a esperienze traumatiche.

Un elemento centrale riguarda l’età: i minori adottabili sono frequentemente in età scolare, spesso tra i 7 e i 10 anni o anche oltre. Questo significa che arrivano all’adozione con una storia personale già strutturata, talvolta segnata da discontinuità nelle cure, passaggi tra diverse figure di riferimento e permanenze in contesti istituzionali o in famiglie affidatarie. Tali esperienze possono rendere più complesso il percorso di inserimento nel nuovo nucleo familiare.

I minori bulgari, inclusi quelli di etnia rom, vivono prevalentemente presso famiglie affidatarie e, in alcuni casi, in istituti. Sebbene queste soluzioni garantiscano protezione, non sempre riescono a rispondere pienamente ai bisogni affettivi individuali, contribuendo così a possibili difficoltà nella sfera emotiva e relazionale.

Infine, l’età più avanzata comporta anche una maggiore consapevolezza del percorso adottivo: il consenso del minore è obbligatorio a partire dai 14 anni, mentre dai 10 anni è previsto il suo ascolto. Questo aspetto sottolinea quanto sia importante considerare non solo i bisogni di cura, ma anche la dimensione identitaria e culturale, inclusa l’appartenenza etnica, che può avere un ruolo significativo nel processo di crescita e integrazione.

Il Ministero della Giustizia bulgaro (dal 2009) sta sviluppando un programma specifico per i bambini con bisogni speciali.

 

 

Esiste un registro separato per questi bambini, che include tutti coloro per i quali non risultano richiedenti stranieri iscritti nel registro del Ministero della Giustizia. Questo include: 1) bambini sani di età superiore ai 14 anni; 2) bambini piccoli, ma con una combinazione di molteplici e gravi bisogni speciali; e 3) gruppi numerosi di fratelli (3 o più figli).

Alla luce di queste considerazioni, l’adozione di minori bulgari, in particolare appartenenti all’etnia rom e adottati in età più avanzata, richiede una preparazione adeguata e una forte sensibilità rispetto alle loro specifiche condizioni psicofisiche, al loro vissuto e alla loro identità culturale, al fine di sostenere un percorso di sviluppo equilibrato e inclusivo.

 

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